Cass. civ. n. 8718 del 22 ottobre 1994
Testo massima n. 1
Il principio secondo cui l'apertura di un conto corrente bancario intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, rende gli intestatari «creditori o debitori in solido dei saldi del conto» (art. 1854 c.c.), mentre nei rapporti interni, se non risulta diversamente, «le parti di ciascuno si presumono uguali» (art. 1298, comma 2, c.c.) si applica anche al cosiddetto conto provvisorio, caratterizzato dalla immissione nello stesso di danaro cui viene conferita la specifica destinazione dell'acquisto di titoli, ancorché il danaro sia stato versato da uno solo dei cointestatari o da un terzo a favore di uno solo di essi, salvo che si dimostri che il titolo di acquisizione di quel denaro rendeva destinatario dello stesso in via esclusiva il solo cointestatario che poi lo ha versato sul conto.