Cass. civ. n. 7724 del 23 aprile 2004

Testo massima n. 1


Il giudizio di proporzionalità, l'adeguatezza, della sanzione disciplinare (demandato al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo del difetto di motivazione ), qualora abbia ad oggetto la sanzione massima del licenziamento, deve essere volto ad accertare se i fatti ascritti al dipendente sono di gravità tale, tenuto conto della natura dell'impresa, dell'attività all'interno di essa svolta e delle mansioni del dipendente, da compromettere irrimediabilmente il necessario rapporto di fiducia, laddove l'assenza di nocumento o di serio pericolo di nocumento alla sfera patrimoniale del datore di lavoro non è elemento decisivo per escludere il venir meno del rapporto di fiducia. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento di un cassiere di banca il quale aveva rilasciato quietanze di pagamento di un prestito senza registrare il versamento delle somme e trattenendo indebitamente le stesse per un certo periodo di tempo, anche se gli importi trattenuti non erano tali, in sè, da poter danneggiare considerevolmente il datore di lavoro ).

Testo massima n. 2


In caso di proposizione del ricorso per cassazione nei confronti di società incorporata da un'altra società, posteriormente alla iscrizione dell'atto di fusione nel Registro delle imprese, l'inesistenza del soggetto indicato nell'atto comporta l'assoluta incertezza circa l'identità della parte, e quindi una nullità dell'atto inerente alla costituzione del contraddittorio; tale nullità è sanabile per effetto dell'instaurazione del contraddittorio mediante la notificazione tempestiva del controricorso della società incorporante.

Normativa correlata