14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 13335 del 12 giugno 2014
Testo massima n. 1
La “clausola di stabilità” [ che assicura una durata minima garantita ] del rapporto di lavoro dirigenziale ha lo scopo, da un lato, di soddisfare l’interesse del datore di lavoro ad assicurarsi la collaborazione del dirigente e, dall’altro, di garantire a quest’ultimo la continuità della prestazione lavorativa, attraverso la preventiva rinuncia della parte datoriale alla facoltà di recesso, sicché il limite a tale rinunzia può identificarsi solo nella sussistenza di una giusta causa di recesso, che comporti il venir meno del vincolo fiduciario.
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