14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 21565 del 13 ottobre 2014
Posted at 16:52h
in Massimario
Testo massima n. 1
Nel caso di cessione di azienda, il cessionario acquista gli obblighi gravanti sul cedente in favore del lavoratore, in forza del disposto dell’art. 2112, primo comma, cod. civ., rispondendo di tutti i debiti non ancora estinti per prescrizione.
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