14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 21626 del 20 settembre 2013
Posted at 16:43h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il lavoro prestato nella giornata di domenica, anche nell’ipotesi di differimento del riposo settimanale in un giorno diverso, deve essere in ogni caso compensato con un “quid pluris” che, ove non previsto dalla contrattazione collettiva, può essere determinato dal giudice e può consistere anche in benefici non necessariamente economici, salva restando l’applicabilità della disciplina contrattuale collettiva più favorevole.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]