14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 18166 del 26 luglio 2013
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in Massimario
Testo massima n. 1
L’esatta determinazione del periodo feriale, presupponendo una valutazione comparativa di diverse esigenze, spetta unicamente al datore di lavoro, nell’esercizio del generale potere organizzativo e direttivo dell’impresa, dovendosi riconoscere al lavoratore la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale intenda fruire del riposo annuale.
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