Cass. civ. n. 17624 del 5 agosto 2014

Testo massima n. 1


Il divieto per il datore di lavoro di variazione in "pejus" ex art. 2103 cod. civ., opera anche quando al lavoratore, nella formale equivalenza delle precedenti e nuove mansioni, siano assegnate di fatto mansioni sostanzialmente inferiori, dovendo il giudice accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente, senza fermarsi al mero formale inquadramento dello stesso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il trasferimento di un direttore delle Poste Italiane in un ufficio di minore importanza, per qualità e volume dell'attività svolta, rispetto all'ufficio di provenienza, fosse lesivo del principio della equivalenza delle funzioni, a nulla rilevando, in senso contrario, che la retribuzione e la qualifica fossero rimaste invariate).

Normativa correlata