Cass. civ. n. 1288 del 12 aprile 1976

Testo massima n. 1


La presunzione di solidarietà, stabilita in via generale dall'art. 1294 c.c. per le obbligazioni con pluralità di debitori, è applicabile anche nel caso in cui l'obbligazione di eseguire la medesima prestazione sia posta a carico di più soggetti da una sentenza.

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