Cass. civ. n. 20611 del 9 settembre 2013
Testo massima n. 1
In tema di sede di lavoro, la disciplina limitativa del trasferimento del lavoratore di cui all'art.2103 c.c., che condiziona la legittimità del trasferimento alla ricorrenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, è applicabile soltanto con riferimento al medesimo rapporto di lavoro e non ad altro successivo rapporto, salvo che non ricorrono le condizioni previste dall'art. 2112 c.c. (fattispecie relativa a lavoratore dipendente di impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa, riassunto dal commissario liquidatore e quindi da un'impresa cessionaria del portafoglio della suddetta impresa).