14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 22786 del 7 ottobre 2013
Testo massima n. 1
In tema di contratto d’opera, la previsione della possibilità di recesso “ad nutum” del cliente contemplata dall’art. 2237, primo comma, c.c., non ha carattere inderogabile e quindi è possibile che, per particolari esigenze delle parti, sia esclusa tale facoltà fino al termine del rapporto, dovendosi ritenere sufficiente – al fine di integrare la deroga pattizia alla regolamentazione legale della facoltà di recesso – la mera apposizione di un termine al rapporto di collaborazione professionale, senza necessità di un patto espresso e specifico. Ne consegue che, in tale evenienza, l’interruzione unilaterale dal contratto da parte del committente comporta per il prestatore il diritto al compenso contrattualmente previsto per l’intera durata del rapporto.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]