14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 16275 del 31 luglio 2015
Testo massima n. 1
La responsabilità del professionista è limitata alle sole ipotesi di dolo o colpa grave qualora l’esecuzione della prestazione d’opera implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, nozione che ricomprende non solo la necessità di risolvere problemi insolubili o assolutamente aleatori, ma anche l’esigenza di affrontare problemi tecnici nuovi, di speciale complessità, che richiedano un impegno intellettuale superiore alla media, o che non siano ancora adeguatamente studiati dalla scienza. [ Nell’affermare tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità di un ingegnere, che aveva redatto un progetto di sopraelevazione di un fabbricato, di cui aveva garantito la fattibilità, senza avere acquisito una completa conoscenza delle strutture di fondazione, né dell’originario progetto dell’edificio, ravvisando in tale contegno gli estremi della colpa grave ].
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