14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7823 del 4 aprile 2006
Posted at 16:44h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’inderogabilità dei minimi tariffari sancita dalla legge professionale non comporta l’invalidità della rinuncia, totale o parziale, al compenso che sia motivata da particolari esigenze etico-sociali o di liberalità. La rinuncia può essere anche tacita e desumibile da comportamenti non equivoci e concludenti, incompatibili con l’intenzione di avvalersi del relativo diritto.
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