14 Mag Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 11080 del 11 giugno 2004
Posted at 16:32h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di compensi spettanti ai prestatori d’opera intellettuale, il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di determinare il compenso ai sensi dell’art. 2233 c.c. non può essere censurato, ove al tempo stesso non venga dedotto di aver prospettato al giudice di merito che il compenso non era stato oggetto di pattuizione tra le parti, atteso che è questo il primo presupposto normativo del suddetto potere dovere.
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