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Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 19707 del 3 ottobre 2016

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 19707 del 3 ottobre 2016

Testo massima n. 1

Il meccanismo di perfezionamento del contratto di cui all’art. 1333 c.c. non è applicabile quando la dichiarazione unilaterale con la quale il preponente assume l’obbligazione nei confronti del destinatario non è costitutiva di un rapporto contrattuale, ma si inserisce in un preesistente programma negoziale come modifica ad un contratto bilaterale con obbligazioni a carico di entrambe le parti [ nella specie, un contratto di assicurazione per infortuni sul lavoro, in cui l’assicuratore proponeva al datore di lavoro di coprire anche il danno biologico di non lieve entità senza aumento del premio ], atteso che, in tal caso, l’assenza di pesi economici per il destinatario della proposta, cui è ispirata la “ratio” della norma, non può essere misurata rispetto al singolo patto modificativo, ma va valutata nell’ambito del contratto in cui esso si inserisce ed il meccanismo agevolativo di formazione del consenso non è operante se esso preveda obbligazioni non solo per il preponente.

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