14 Mag Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 1631 del 28 gennaio 2016
Testo massima n. 1
Il giudice competente per l’apertura della tutela di chi si trovi in stato di interdizione legale per essere stato definitivamente condannato alla pena dell’ergastolo, va individuato in quello del luogo in cui, alla data dell’apertura, coincidente con l’informativa della condanna al giudice tutelare, l’interdetto abbia la sede principale dei suoi affari ed interessi. Tale luogo, da individuarsi in concreto, è, secondo l'”id quod plerumque accidit”, quello della sua residenza anagrafica, salva la prova contraria, ed in particolare della circostanza che, per effetto della eventuale detenzione cautelare, nel luogo in cui risiedeva [ anagraficamente o effettivamente ] prima dell’arresto, l’interdetto non abbia più i propri rapporti o interessi principali, e che, dunque, il centro degli stessi si sia spostato nel luogo di detenzione.
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