Cass. pen. n. 3079 del 23 gennaio 2018
Testo massima n. 1
In tema di estradizione per l'estero, quando dagli atti del procedimento risulti compiutamente identificato l'estradando come la persona destinataria del provvedimento restrittivo della libertà personale emesso dall'autorità giudiziaria straniera, a nulla rileva che l'autorità richiedente non abbia fornito i dati segnaletici o gli altri requisiti di identificazione previsti dall'art. 700, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.