14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 14941 del 4 aprile 2018
Testo massima n. 1
In tema di estradizione per l’estero, secondo il regime disciplinato dal trattato bilaterale di estradizione con gli Stati Uniti d’America del 13 ottobre 1983, ai fini della verifica della “base ragionevole” per ritenere che l’estradando ha commesso il reato, prevista dall’art. X, par. 3, lett. b ], del Trattato, l’autorità giudiziaria italiana non è tenuta a valutare autonomamente la consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma deve soltanto verificare che la relazione sommaria dei fatti, allegata alla domanda di estradizione, sia in concreto idonea ad evocare le ragioni per le quali, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, appare probabile che l’estradando abbia commesso il reato oggetto dell’estradizione.
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Testo massima n. 2
In tema di estradizione richiesta dagli Stati Uniti d’America, secondo il regime disciplinato dal trattato bilaterale di estradizione del 13 ottobre 1983, la possibilità che venga comminata una pena detentiva a vita non costituisce circostanza ostativa all’emissione di una sentenza favorevole – stante la previsione nell’ordinamento statunitense di vari istituti che, in relazione alla condotta del detenuto raggiunto da una “sentenza a vita”, ne consentono la liberazione anticipata, sia pure sulla base di valutazioni discrezionali di varie autorità pubbliche – salvo che l’estradando non alleghi l’esistenza di un rischio reale di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti, contrari all’art. 3 CEDU.
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