14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 11916 del 15 marzo 2018
Testo massima n. 1
In tema di esecuzione di pene detentive brevi, ai fini della sospensione dell’ordine di esecuzione correlata ad un’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali ai sensi dell’art. 47, comma 3-bis, ord. pen., il limite edittale cui il pubblico ministero deve fare riferimento per l’emissione dell’ordine di carcerazione ex art. 656, commi 5 e 10, cod. proc. pen. è quello di tre anni, essendo rimessa al Tribunale di sorveglianza ogni valutazione circa l’istanza di affidamento in prova nel caso di pena espianda, anche residua, non superiore ad anni quattro. [ In motivazione la Corte ha osservato che l’art. 1, commi 82 e 85, della legge 23 giugno 2017, n. 103, recante “Modifiche al cod. pen., al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario”, nel delegare il Governo ad emanare un D.Lgs. di revisione della disciplina concernente le procedure di accesso alle misure alternative, ha ritenuto necessario fissare uno specifico criterio volto a elevare a quattro anni il limite di pena per la sospensione obbligatoria dell’ordine di carcerazione, in tal modo corroborando l’interpretazione dell’art. 656, comma quinto, cod. proc. pen. accolta ].
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