Cass. civ. n. 4867 del 23 febbraio 2024
Testo massima n. 1
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Nullità del contratto per violazione di norme imperative - Eccezione in senso lato - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del processo - Condizioni - Acquisizione dei fatti presupposti nel rispetto delle preclusioni - Necessità - Nuove prove dirette alla relativa dimostrazione - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
La nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la declaratoria di inammissibilità, da parte del giudice di merito, dell'eccezione di nullità di un contratto di locazione, per essere stati introdotti i fatti posti a fondamento della stessa, per la prima volta, in vista dell'udienza di discussione della causa in appello).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1421
Cod. Proc. Civ. art. 112
Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 345
Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.