Cass. pen. n. 1726 del 16 gennaio 2018

Testo massima n. 1


Non viola l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice di rinvio che, dopo l'annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all'affermazione di responsabilità sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello già censurato in sede di legittimità. (La Corte ha precisato che dalla sentenza di annullamento deriva solo un vincolo di contenuto negativo, ovvero un divieto di adottare la stessa motivazione che la Suprema Corte ha ritenuto viziata).