Cass. pen. n. 14194 del 28 marzo 2018
Testo massima n. 1
La dichiarazione relativa all'accertata falsità di atti o di documenti, prevista dall'art. 537 cod. proc. pen. in caso di sentenza di condanna, va revocata dai giudici di appello qualora sia pronunciata l'estinzione del reato per morte del reo, trattandosi di statuizione autonoma ed accessoria della sentenza penale e non già di una statuizione civile, sicchè la parte civile, ai sensi dell'art. 576, comma 1, cod. proc. pen., non è legittimata ad impugnare la pronunzia sulla falsità. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile, per carenza di legittimazione, il ricorso proposto dalla parte civile che deduceva l'erroneità della revoca della dichiarazione di falsità di un testamento).