Cass. civ. n. 3524 del 21 maggio 1983

Testo massima n. 1


Il principio, in forza del quale la solidarietà attiva nell'obbligazione, a differenza di quella passiva, non si presume, nemmeno in caso di identità della «res debita» e della «causa obbligandi», ma deve risultare espressamente dalla legge o dal titolo, comporta, con riguardo al contratto costitutivo di rapporti obbligatori fra una pluralità di parti, che il vincolo di solidarietà fra i creditori richiede uno specifico patto e, quindi, non può essere evinto né dalla previsione della solidarietà fra i debitori, con funzione meramente confermativa della presunzione di legge, né dalla clausola che si limiti a conferire ad uno dei creditori il potere di rappresentanza degli altri, senza alcuna interferenza sui diritti scaturenti dal contratto stesso.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE