14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 16673 del 16 aprile 2018
Testo massima n. 1
L’esercizio del potere del giudice di assunzione di nuove prove a norma dell’art. 507 cod. proc. pen. sorretto da motivazione insufficiente non determina inutilizzabilità o invalidità, in quanto l’ordinamento processuale non prevede specifiche sanzioni. [ Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittima l’ordinanza di ammissione della prova testimoniale degli agenti della polizia giudiziaria, a seguito della declaratoria di inutilizzabilità degli atti di indagine da essi svolti per violazione dell’art. 360 cod. proc. pen., sorretta dalla formula ” stante la necessità ai fini del decidere” ].
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