Cass. pen. n. 3108 del 23 gennaio 2018
Testo massima n. 1
In tema di patteggiamento, anche a seguito dell'introduzione dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen.,la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giudirica del fatto è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la verifica sulla corretta qualificazione giuridica del fatto va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso).