14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 827 del 11 gennaio 2018
Testo massima n. 1
Nel giudizio di cognizione, la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato si applica dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 e seguenti cod. pen., fra le quali vi è anche la disposizione limitativa del cumulo materiale, in forza della quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta, e ciò anche nella ipotesi di applicazione della continuazione tra il reato per cui si procede ed altro reato per il quale sia intervenuta sentenza irrevocabile.
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Testo massima n. 2
La rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena, deve ritenersi comprensiva anche del motivo attraverso il quale l’appellante abbia richiesto l’esclusione di elementi circostanziali che condizionano il trattamento sanzionatorio. [ Nella fattispecie la Corte ha ritenuto estesa la rinuncia al motivo con cui era richiesta l’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203 ].
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