Cass. civ. n. 8235 del 18 giugno 2001
Testo massima n. 1
In tema di obbligazioni solidali, nel rapporto con pluralità di debitori sussiste una presunzione di solidarietà passiva, ai sensi dell'art. 1294 c.c. — la cui ratio è quello di tutelare l'interesse del creditore a disporre, ai sensi dell'art. 1292 c.c., della facoltà di una sola esecuzione nei confronti del patrimonio prescelto —, mentre tale presunzione di solidarietà è del tutto esclusa nel caso di rapporto obbligatorio con pluralità di creditori (anche se essi invochino la medesima fonte del loro diritto nei confronti del debitore), salva la sola ipotesi di una espressa pattuizione di solidarietà da parte dei creditori stessi.