14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 841 del 11 gennaio 2018
Posted at 15:18h
in Massimario
Testo massima n. 1
Nel riconoscere il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice, atteso il rinvio operato dall’art. 315, comma 3, cod. proc. pen., alle disposizioni dettate per la riparazione dell’errore giudiziario, può liquidare una provvisionale a titolo alimentare, ma esclusivamente qualora il richiedente dimostri di versare in uno stato di bisogno cui non sia in grado di porre rimedio.
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