Cass. pen. n. 48529 del 07 novembre 2023
Testo massima n. 1
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE DESTINATE A PUBBLICO SERVIZIO, UTILITA', DIFESA O REVERENZA - Sottrazione di energia elettrica - Contestazione in fatto della circostanza aggravante - Sufficienza - Ragioni.
In tema di furto di energia elettrica, può ritenersi legittimamente contestata in fatto, e ritenuta in sentenza senza la necessità di una specifica ed espressa formulazione, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., in quanto l'energia elettrica fornita, su cui ricade la condotta di sottrazione, è un bene funzionalmente destinato a un pubblico servizio.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7 PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 417 CORTE COST.