14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8691 del 22 febbraio 2018
Testo massima n. 1
Nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, l’istanza di revoca o di modifica della misura cautelare deve essere notificata alla persona offesa anche in assenza di una sua formale dichiarazione o elezione di domicilio, atteso che l’art. 299, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 2 d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, prevede, a pena di inammissibilità di detta richiesta, distinte modalità di notifica alla persona offesa: 1 ] presso il difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 33 disp. att. cod. proc. pen.; 2 ] personalmente, presso la stessa persona offesa, nel caso in cui non abbia nominato un difensore di fiducia, salva l’ipotesi in cui questa abbia eletto o dichiarato domicilio, nel qual caso dovrà essere sempre eseguita in tale luogo, anche se sia già intervenuta la nomina di un difensore.
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