14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9904 del 5 marzo 2018
Testo massima n. 1
Qualora all’esito dell’udienza di convalida di cui all’art. 391 cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari emetta un’ordinanza cautelare per un reato diverso da quello per cui si è proceduto all’arresto o al fermo, non è necessario un ulteriore interrogatorio dell’indagato, ai sensi dell’art. 294, comma 1, cod. proc. pen., a condizione che nell’udienza di convalida sia stato pienamente rispettato il contraddittorio tra le parti, attraverso la contestazione dell’ulteriore imputazione e l’accesso agli atti da parte della difesa, e, nel corso di detta udienza, l’indagato sia stato interrogato anche su tale diverso reato. [ Fattispecie in cui l’indagato veniva tratto in arresto per il reato di tentata truffa e, all’esito dell’udienza di convalida nel corso della quale si avvaleva della facoltà di non rispondere, il giudice per le indagini preliminari non convalidava l’arresto nè emetteva alcun titolo cautelare per tale reato, ma applicava una misura cautelare in relazione ad altro episodio di truffa aggravata, commesso con modalità analoghe pochi giorni prima dell’arresto, accogliendo una specifica domanda del pubblico ministero, contenuta nella stessa richiesta di convalida ed oggetto di specifica contestazione all’indagato ].
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