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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 13309 del 22 marzo 2018

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 13309 del 22 marzo 2018

Testo massima n. 1

L’omessa notifica al difensore dell’avviso di deposito dell’ordinanza cautelare prima dell’interrogatorio non determina alcuna nullità di quest’ultimo, la quale consegue esclusivamente alla mancata disponibilità, per lo stesso difensore, degli atti [ ordinanza, richiesta del P.M. e documenti su cui la richiesta si fonda ] nella cancelleria del giudice che ha emesso l’ordinanza.

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