Cass. pen. n. 9382 del 1 marzo 2018
Testo massima n. 1
In tema di esigenze cautelari, ai fini del giudizio prognostico ex art. 274 cod. proc. pen. non è preclusa la valutazione di una precedente condanna per la quale sia intervenuta la riabilitazione, potendo desumersi dalla stessa la possibilità di commissione di ulteriori reati da parte del riabilitato.