Cass. pen. n. 9382 del 1 marzo 2018

Testo massima n. 1


In tema di esigenze cautelari, ai fini del giudizio prognostico ex art. 274 cod. proc. pen. non è preclusa la valutazione di una precedente condanna per la quale sia intervenuta la riabilitazione, potendo desumersi dalla stessa la possibilità di commissione di ulteriori reati da parte del riabilitato.

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