14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 9382 del 1 marzo 2018
Posted at 15:18h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di esigenze cautelari, ai fini del giudizio prognostico ex art. 274 cod. proc. pen. non è preclusa la valutazione di una precedente condanna per la quale sia intervenuta la riabilitazione, potendo desumersi dalla stessa la possibilità di commissione di ulteriori reati da parte del riabilitato.
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