14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9494 del 2 marzo 2018
Testo massima n. 1
La sanzione dell’inutilizzabilità prevista in via generale dall’art. 191 cod. proc. pen. si riferisce alle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge e non a quelle la cui assunzione, pur consentita, sia avvenuta senza l’osservanza delle formalità prescritte, dovendosi applicare in tal caso la disciplina delle nullità processuali. [ Fattispecie in cui è stata esclusa l’inutilizzabilità dell’esito dell’esame dell’indagato sentito inizialmente come persona informata dei fatti, nonostante fosse stato iscritto nel registro degli indagati il giorno precedente, considerata la presenza e assistenza di difensore d’ufficio e l’immediato e successivo avviso dato allo stesso della facoltà di astenersi ].
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