14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 15285 del 5 aprile 2018
Testo massima n. 1
In tema di misure di prevenzione, la procura speciale al difensore ex art. 122 cod. proc. pen. per azionare pretese civilistiche [ nella specie l’ammissione al passivo del credito vantato ] nei confronti di un soggetto sottoposto a misura di prevenzione patrimoniale, deve contenere, a pena d’inammissibilità, le indicazioni necessarie all’individuazione del procedimento cui si riferisce, dei diritti che la parte intende azionare per mezzo del procuratore e dei poteri a questo conferiti, analogamente a quanto avviene nel processo penale con riguardo alla procura conferita dalla parte civile.
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