14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 31542 del 26 giugno 2017
Posted at 15:19h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di “ne bis in idem”, la parte che eccepisce l’improcedibilità dell’azione penale per precedente giudicato ha l’onere di fornire la prova della asserita identità del fatto, al fine di permettere al giudice di verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per l’accoglimento dell’eccezione.
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