Cass. pen. n. 28627 del 14 marzo 2017

Testo massima n. 1


La nullità della sentenza di condanna pronunciata dal tribunale ordinario nei confronti di un soggetto che, successivamente, è risultato essere minorenne all'epoca dei fatti, non è deducibile nella fase esecutiva, mentre la revisione è ammissibile solo in presenza di nuovi elementi idonei a comprovare che il condannato, al momento dei fatti, fosse un minore infraquattordicenne, perciò non imputabile.

Normativa correlata