14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 28627 del 8 giugno 2017
Posted at 15:19h
in Massimario
Testo massima n. 1
La nullità della sentenza di condanna pronunciata dal tribunale ordinario nei confronti di un soggetto che, successivamente, è risultato essere minorenne all’epoca dei fatti, non è deducibile nella fase esecutiva, mentre la revisione è ammissibile solo in presenza di nuovi elementi idonei a comprovare che il condannato, al momento dei fatti, fosse un minore infraquattordicenne, perciò non imputabile.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]