14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 17170 del 5 aprile 2017
Testo massima n. 1
In tema di revisione, rientra nella nozione di “prova nuova” la rilevazione della mancanza della condizione di procedibilità del reato per cui è stata emessa sentenza di condanna, in quanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 630, comma primo, lett. c ], cod. proc. pen, devono considerarsi tali sia le prove preesistenti, non acquisite nel precedente giudizio, sia quelle già acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice.
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