14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 35899 del 20 luglio 2017
Posted at 15:19h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il giudice d’appello che intenda procedere alla “reformatio in peius” di una sentenza assolutoria di primo grado, emessa all’esito di giudizio ordinario o abbreviato, deve procedere all’indispensabile rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale esclusivamente nel caso di valutazione “differente” della prova dichiarativa e non di mero “travisamento” di essa, caso quest’ultimo in cui si può pervenire al giudizio di colpevolezza senza necessità di rinnovazione delle prove dichiarative.
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