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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 19958 del 27 aprile 2017

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 19958 del 27 aprile 2017

Testo massima n. 1

Non sussiste l’obbligo di procedere alla rinnovazione della prova testimoniale decisiva per la riforma in appello dell’assoluzione, quando la deposizione è valutata in maniera del tutto identica sotto il profilo contenutistico, ma il suo significato probatorio viene diversamente apprezzato nel rapporto con le altre prove. [ Fattispecie di reato di cui all’art. 674 cod. pen., nella quale il primo giudice aveva valorizzato, per escludere la responsabilità, una consulenza tecnica resa in precedente giudizio civile che aveva escluso l’immissione di fumi o vapori, stimandola non superabile dalla opposta testimonianza di ufficiale di PG autore di un successivo sopralluogo, laddove la sentenza di condanna in appello aveva ritenuto, al contrario, tale deposizione più aderente alla situazione di fatto dei luoghi, modificata posteriormente alla consulenza ].

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