14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 53594 del 27 novembre 2017
Posted at 15:19h
in Massimario
Testo massima n. 1
La necessitàper il giudice dell’appello di procedere, anche d’ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova nel caso di riforma della sentenza di assoluzione concerne il solo caso in cui al ribaltamento della decisione si giunga esclusivamente sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilià di una dichiarazione ritenuta decisiva e non anche l’ipotesi in cui si pervenga al diverso approdo decisionale in forza della rivalutazione di un compendio probatorio di carattere documentale.
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