14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 20318 del 28 aprile 2017
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in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di provvisionale, la determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l’obbligo di espressa motivazione quando, per la sua non particolare rilevanza, l’importo rientri nell’ambito del danno prevedibile. [ In motivazione, la S.C. ha precisato che per la liquidazione della provvisionale non è necessaria la prova dell’ammontare del danno, ma è sufficiente la certezza dello stesso sino all’ammontare della somma liquidata ].
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