14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 22585 del 9 maggio 2017
Posted at 15:19h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di prove testimoniali, la mancata citazione dei testimoni già ammessi dal giudice per l’udienza fissata ai fini della loro escussione comporta la decadenza della parte dalla prova, con la conseguenza che legittimamente il giudice provvede a revocare l’ammissione dei predetti testi.
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