14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 18172 del 11 aprile 2017
Testo massima n. 1
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, pur essendo onere dell’interessato, secondo i principi civilistici, dimostrare i fatti posti a base della domanda, e cioè la sofferta custodia cautelare e la sopravvenuta assoluzione, deve tuttavia ritenersi, avuto anche riguardo al fondamento solidaristico dell’istituto in questione, che il giudice sia tenuto ad avvalersi, se necessario, della possibilità, prevista dagli artt. 213 e 738, comma terzo, cod. proc. civ., di chiedere anche d’ufficio alla P.A. [ ivi compresa, quindi, quella della giustizia ] informazioni scritte su atti e documenti di cui essa sia in possesso. [ Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato con rinvio l’ordinanza con la quale la Corte d’appello aveva dichiarato l’inammissibilità di una richiesta di riparazione a causa della impossibilità di acquisire la sentenza assolutoria, andata perduta, omettendo di richiedere informazioni all’amministrazione giudiziaria in ordine alla data del passaggio in giudicato della pronuncia ].
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