14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12507 del 11 novembre 1999
Testo massima n. 1
La clausola di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione dei trimestrali degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale [
ex art. 1340 c.c. ] e non su un uso normativo [
ex artt. 1 e 8 delle preleggi al c.c. ], come esige l’art. 1283 c.c., laddove prevede che l’anatocismo [ salve le ipotesi della domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi ] non possa ammettersi, «in mancanza di usi contrari». L’inserimento della clausola nel contratto, in conformità alle cosiddette norme bancarie uniformi, predisposte dall’A.B.I., non esclude la suddetta nullità, poiché a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali e non quello di usi normativi.
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