14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 26526 del 26 maggio 2017
Testo massima n. 1
L’attivazione della procedura per l’esecuzione di una misura cautelare non detentiva in altro Paese dell’Unione – possibilità introdotta dal d. lgs. n. 36 del 2016, che ha conformato il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare – è provvedimento di natura esecutiva rimesso alla valutazione discrezionale del pubblico ministero, il cui controllo di legittimità è effettuabile attraverso l’attivazione dell’incidente di esecuzione. [ In motivazione, la S.C. ha altresì precisato che i parametri che devono guidare il pubblico ministero nell’esercizio di tale potere attengono al bilanciamento tra l’interesse della persona sottoposta a cautela a rientrare presso lo Stato di residenza [ o altro indicato ] e l’interesse collettivo alla tutela della sicurezza, che informa l’intero sistema cautelare, in coerenza con le indicazioni contenute negli artt. 3 e 5 della decisione quadro 2009829GAI ].
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