14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 25527 del 23 maggio 2017
Testo massima n. 1
In tema di sequestro probatorio, la restituzione, previo trattenimento di copia dei dati informatici estratti, dei beni materiali [ server, computer e “hard disk” ] coercitivamente acquisiti per effettuare le operazioni di trasferimento dei dati non comporta il venir meno del vincolo, con la conseguenza che permane l’interesse a richiedere il controllo giurisdizionale sulla legittimità del sequestro. [ La Corte, in una fattispecie di bancarotta fraudolenta, ritenuto ammissibile il ricorso, ha affermato la legittimità del sequestro della documentazione contabile ed extracontabile della società fallita contenuta negli hard disk restituiti all’indagato, fatto salvo il diritto di quest’ultimo a chiedere, ai sensi dell’art. 254, ultimo comma, cod. proc. pen., la distruzione delle copie di informazioni irrilevanti estratte ].
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