14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3397 del 24 gennaio 2017
Posted at 15:19h
in Massimario
Testo massima n. 1
Costituisce prova documentale ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen., che può legittimamente essere inserita nel fascicolo del dibattimento, il documento che riproduca, unitamente ad altri dati, dichiarazioni. [ In applicazione del principio la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito che non aveva acquisito taluni documenti contenenti dichiarazioni sul presupposto che queste ultime potessero essere assunte soltanto attraverso l’esame testimoniale oppure con il consenso delle parti ].
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