14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 18975 del 20 aprile 2017
Testo massima n. 1
In tema di prova, l’accertamento peritale grafologico è di per sé fortemente condizionato dalla valutazione soggettiva di chi lo conduce, piuttosto che da leggi scientifiche universali, con la conseguenza che legittimamente il giudice, il quale aderisca ad una delle valutazioni tecniche emerse in sede istruttoria, disattendendo le altre, assolve all’onere di motivare le ragioni del suo convincimento mediante l’integrazione della prospettiva tecnico-scientifica, proveniente dall’indagine più propriamente grafologica, con quella logico-indiziaria, relativa al contesto circostanziale di ipotetica redazione dell’atto stesso.
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Testo massima n. 2
In tema di controllo sulla motivazione, il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito d’ufficio, in difformità da quelle del consulente di parte, non può essere gravato dell’obbligo di fornire autonoma dimostrazione dell’esattezza scientifica delle prime e dell’erroneità delle seconde, dovendosi al contrario considerare sufficiente che egli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito di ufficio, senza ignorare le argomentazioni del consulente; conseguentemente, può ravvisarsi vizio di motivazione, denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 606, comma primo, lettera e ], cod. proc. pen., solo qualora risulti che queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante ed inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritali recepite dal giudice.
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