14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 52274 del 15 novembre 2017
Testo massima n. 1
Qualora nella notificazione all’imputato della citazione per il giudizio, venga erroneamente indicato che la stessa è eseguita presso il difensore di fiducia ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. e non ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. [ stante la inidoneità del domicilio dichiarato ], si verifica una mera irregolarità, priva di effetti pregiudizievoli per l’imputato e la difesa, e non una nullità di ordine generale, prevista dall’art. 178, comma 1 lett. c ] del codice di rito, in quanto in entrambe le ipotesi il destinatario dell’atto si identifica con il difensore di fiducia.
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