14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 19277 del 21 aprile 2017
Testo massima n. 1
La notificazione ai sensi dell’art. 161, comma quarto, cod. proc. pen. mediante consegna al difensore di un’unica copia dell’atto da notificare dà luogo ad una mera irregolarità, non produttiva di nullità, qualora risulti esplicitato, o sia comunque desumibile dall’atto, che la notificazione stessa è stata eseguita al medesimo sia in proprio che nella veste di consegnatario. [ Nella fattispecie, relativa ad un decreto di citazione a giudizio in primo grado notificato al difensore di fiducia dell’imputato mediante consegna di una sola copia “nella qualità”, la Corte ha ritenuto che detta locuzione – da intendersi riferita all’esecuzione della notifica ex art. 161, comma quarto, cit., poiché l’imputato si era trasferito dal domicilio dichiarato – non avesse comunque impedito anche al professionista “in proprio” di conoscere la data del processo ].
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